Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due sindaci supplenti. Non possono essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.